| ATTENTATO. [T.] S. m. Atto dalle leggi vietato I contro pers. o cosa. [Can.] Nel diritto peri. Fatto esterno, che provisi essere un mezzo adoprato deliberatamente per consumare un reato , senzache sia consumato nel fatto. — Segner. Mann. Ottob. e. 13. p. 1. 538. col. 1. (Gh.) La Legge non si estende a discutere i desiderii, ma li attentati, [t.] Legge giusta non deve punire l attentato del pari che i misfatti consumati, quand anco la sospensione non venga dal volere del inappurabile delle circostanze non revelabili . 159. Aspettar di pie fermo, e bene spesso andare ad affrontar la morte ne tribunali, con accusarsi di delitti non rivelati, e per l reo. [Cam.] Magai. Leti. at. da altri che da loro medesimi, e particolarmente ne casi d attentati 4. L innovazione di fatto, Per estens. |Cam.) Magai, part. [t.] Attentato contro la religione, il pudore, la proprieta, l autorita; contro gli altrui diritti. come eli., dove A e sim., non e improprio, [t.| commetterlo. Salvin. Am. A6roc. /. non la la quale si fa da idea. 2. Per da lui un degno gastigamento. guanto l uomo si attenta, ardisce Attentato alla vita, e aff. 2. p. 21. (Gh.) Per si grandi attentati, riscuoti lo stesso fatto Giur., che in lat. lo 159. Segue la confessione dell attentato. 5. e la liberta dello Stato. 1. 59. Questa io a Contro: ma dice meno chiamo un attentato di adulazione sacrilega. contro la vita del principe chiamo idolatria, lo espressam. l uno de collitiganli pendente la lite. T. de compiuto in Magai. Lett. Scient. dicono Attentatum. (C) Con una novita tentar di sorprendere l avversano. Maim. 6. 88.