BULGARO (Consuetudine di). (Leg.) [Can.] Cosi dicesi, dal suo luogo d origine, la consuetudine per cui rusufrutto di tutti i beni lasciati alla moglie si restringe agli alimenti (cibaria, vestitus ethabitatio), se vi sia prole superstite : in guisa pero che la vedova abbia diritto di prenderli da se stessa, come amministratrice dei beni insieme coi figli, e non sia tenuta a chiederli all erede.