Diocl. e Maximian., e ad Dicesi ili quelle leggi penali le quali concernono que reali e Correzione, §10. La forma V. Correttorio, che non sono ne leggeri da essere contravvenzioni. Erano colpe correzionali le ingiurie xlviii. Le leggi dette correzionali. E vili. I. x. Aboliti i giudizii correzionali. Ivi: Colteti. Slitr. Nap. Vi. iv. , le battiture, le non mortali ferite, [t.] da essere crimini o misfatti ne gravi non si puo dire barbara se mal. alle Cognitionales sententiae di CORREZIONALE. [T.] Agg. (Leg.) [Cast.] altre sim.; ma Correttorio potrebb essere meno pesante. Cosi pare a un compatriota di Diocleziano.