DARE IL PELO. (Ar. Mes.) [Gont.] Bandi Fior. xxvn. 42. 7. Si proibisce a medesimi farle cimare, cardare, e dare ed altri di il pelo, avvenire non possino tenere, ne vendere di detti rovescini, e pannine a due peli fabbricati fu ora di Firenze, ne meno fondachi, linaioli, Firenze come sopra che in ne tignere in Firenze.